Le schede di sicurezza

Comincia qui la rubrica dedicata agli approfondimenti normativi del settore delle vernici e del colore, parlando di un documento obbligatorio per i prodotti contenenti sostanze chimiche pericolose.
Che cosa sono le schede di sicurezza SDS? Sono veri e propri documenti legali che devono accompagnare tutti i prodotti contenenti sostanze chimiche e loro miscele ritenute potenzialmente nocive per uomo e ambiente.
Il loro scopo è quello di informare correttamente sull’uso, la conservazione, il trasporto, oltre che sui potenziali pericoli e la gestione del rischio legato a tali sostanze.
I contenuti delle SDS sono definiti dai regolamenti Reach, il più importante ordinamento sulle sostanze chimiche in Europa e interessa i soggetti professionali che producono o importano sostanze chimiche e loro miscele, articoli che le contengono (dai detersivi ai materiali edili, fino ovviamente ai prodotto vernicianti), infine chi trasporta, distribuisce e utilizza in maniera professionalequeste sostanze. Il Regolamento CLP integra il REACH prendendo in considerazione anche i consumatori non professionali.
I punti trattati dalle SDS sono sedici e vanno dall’identificazione dei prodotti, delle composizioni e dei produttori, fino alla definizione dei pericoli connessi al possesso e all’utilizzo.
Altri punti riguardano le informazioni su eventuali sintomi legati all’esposizione, ai problemi tossicologici e alle operazioni di primo soccorso, oltre al numero da chiamare in caso di emergenza. Nel documento sono contenute anche tutte le informazioni relative al trasporto e allo smaltimento delle sostanze stesse.
La SDS deve essere fornita dal produttore della sostanza presa in considerazione e deve accompagnare i prodotti in cui è inserita in ogni fase della catena, fino all’utilizzatore finale. I diversi attori che appartengono alla catena di approvvigionamento sono tenuti a fornire la SDS, facendo ricorso alle informazioni ricevute dai fornitori ed eventualmente implementandola, allo scopo di soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti.
L’intera normativa fa riferimento alle direttive dell’art. 31 del Regolamento 1907/2006 e alle modifiche apportate con Regolamento 2015/830.
(Marisa Dalpozzo)
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- Pubblicato: 15 Febbraio 2019